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Ordinanza — n. 26226/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preliminary judgment for lack of reasoning as inadmissible ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26226/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the preliminary judgment inadmissible. The appellant argued a lack of reasoning under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held this ground is invalid for appeals against sentencing decisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are limited to specific grounds and cannot be based on alleged lack of reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of reasoning sentencing decision preliminary judgment court costs Cassation procedure criminal appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto che il motivo sollevato (Carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
L. n. 103/2017
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che il motivo sollevato (Carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSA ZOUBAIER (CUI 065C8DB) nato il 13/01/1996 avverso la sentenza del 19/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Moussa Zoubaier ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificato il fatto). Ritenuto che il motivo sollevato (Carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il prsidente