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Ordinanza — n. 26225/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds are merely reproducible and do not challenge factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26225/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding criminal responsibility and failed to reclassify the facts under specific drug trafficking provisions. The court rejected these claims because they merely reproduce arguments already properly examined by the territorial courts and do not constitute a valid ground for review under the principle of limited cassation jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: Grounds for cassation appeal must not be merely reproducible of issues already decided by lower courts or aimed at generic re-evaluation of evidence outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility drug trafficking conviction reproducible grounds review limited cassation jurisdiction factual findings finality reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Body Denis ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia resa il 18 aprile 2023 del Tribunale di Trani con cui, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 75 d.P.R. 309/1990
Ritenuto che il primo motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di moti- vazione in ordine all'affermazione del giudizio di responsabilità dell'imputato e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 75 d.P.R.
Art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
Body Denis ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia resa il 18 aprile 2023 del Tribunale di Trani con cui, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 75 d.P.R. 309/1990
Ritenuto che il primo motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di moti- vazione in ordine all'affermazione del giudizio di responsabilità dell'imputato e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 75 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, De Rosa ed altro
309 del 1990 se da soli non costituiscono prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, possono comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, De Rosa ed altro, Rv.
Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino
Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BODY DENIS nato a LEVOCA( REP. SLOVACCA) il 17/09/1994 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Body Denis ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia resa il 18 aprile 2023 del Tribunale di Trani con cui, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il primo motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di moti- vazione in ordine all'affermazione del giudizio di responsabilità dell'imputato e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990), non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di cen- sura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1 e 2 sent. app.), nonché volto a prefigurare, in modo anche generico, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processuali (così, ex multis:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); Rilevato che le conclusioni cui è giunta la sentenza ricorsa si pongono nell'alveo del consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale il dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l'eventuale superamento del limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da soli non costituiscono prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, possono comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, De Rosa ed altro, Rv. 255726;

Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695); Ritenuto che il secondo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di pena) attiene al trattamento sanzionatorio, la cui determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sicché risulta in- censurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere mo- tivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensor