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Ordinanza — n. 26223/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for rehearing facts and prefiguring new evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26223/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Brunetti's appeal inadmissible because his sole ground violated the principle against rehearing facts. Brunetti argued the lower court erred in finding criminal responsibility based on drug weight and packaging, but the appellate court had already properly addressed these issues. The court rejected the request to re-evaluate evidence, citing established precedent that such arguments are precluded in the final stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if the grounds merely reproduce issues already examined by the territorial court or attempt to prefigure a new evaluation of evidence outside the scope of the final review.

Parole chiave

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inadmissibility appeal rehearing facts drug trafficking evidence conditional sentence principle against rehearing imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 110 cod. pen.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
artt. 110 cod. pen
Giovanni Brunetti ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna pronun- ciata dal Tribunale locale, ha riconosciuto all'imputato il beneficio della sospen- sione condizionale della pena per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, De Rosa ed altro
309 del 1990 se da soli non co- stituiscono prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, possono comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele- menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, De Rosa ed altro, Rv.
Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino
Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNETTI GIOVANNI nato a MOLA DI BARI il 21/08/1995 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giovanni Brunetti ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna pronun- ciata dal Tribunale locale, ha riconosciuto all'imputato il beneficio della sospen- sione condizionale della pena per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motiva- zione con riferimento all'affermazione della responsabilità dell'imputato) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di cen- sura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3-4 sent. app.), nonché volto a prefigurare, in modo anche generico, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processuali (così, ex multis:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); Rilevato che la sentenza impugnata si colloca nell'alveo del consolidato in- segnamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale il dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l'eventuale superamento del limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da soli non co- stituiscono prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, possono comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele- menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, De Rosa ed altro, Rv. 255726;

Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695); la Corte territoriale, infatti, con argomentazione immune da censure, ha ritenuto che il dato ponderale complessivo (pari a 230 grammi), le modalità di occulta- mento e di presentazione della sostanza (suddivisa in due distinti involucri), uni- tamente alla considerazione del rapido processo di deterioramento della stessa, fossero elementi del tutto incompatibili con una finalità meramente personale della detenzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore