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Ordinanza — n. 26221/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence reduction for inadmissible grounds regarding penalty determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26221/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence reduction granted under a settlement agreement, arguing violations of law and errors in reasoning. The court ruled that only specific grounds regarding the parties' intent and the prosecutor's consent are admissible in such appeals, excluding disputes over the final penalty amount.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals against settlement sentence reductions, only grounds concerning the parties' intent, prosecutor's consent, and divergent pronouncements are admissible, while challenges to the penalty determination itself are inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement appeal sentence reduction penalty inadmissible grounds procedural admissibility Corte di Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione clausola di coscienza

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Domenico Rana ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena allo stesso inflitta in ordine ai reati ascritti.
art. 599-bis cod. proc. pen
Domenico Rana ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena allo stesso inflitta in ordine ai reati ascritti.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANA DOMENICO nato a BARI il 26/06/1990 /1) avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Domenico Rana ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena allo stesso inflitta in ordine ai reati ascritti. Rilevato che i motivi proposti (tutti afferenti a violazione di legge e vizio di motivazione) sono inammissibili perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Prqid