Italian Court dismisses appeal against sentencing reduction in plea agreement due to inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Federico Chiarelli inadmissible. The appellant challenged a sentencing reduction granted under a plea agreement, arguing a violation of law regarding sentencing criteria. The court ruled that such appeals are only permissible if they concern the formation of the party's will or the prosecutor's consent, not the specific calculation of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In appeals regarding plea agreements, cassation appeals are limited to defects in the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent judicial pronouncements, excluding challenges to the specific determination of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARELLI FEDERICO (CUI 06GPIES) nato a CLES il 12/06/1985 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; ")))
MOTIVI DELLA DECISIONE
Federico Chiarelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine ai reati ascritti. Rilevato che l'unico motivo proposto (Violazione di legge per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.) è inammissibile, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammend