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Ordinanza — n. 26215/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing already rejected legal arguments regarding sentence substitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26215/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reproduced legal arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant argued for a substitution of the short custodial sentence with public work labor, citing violations of law and defects in reasoning. The court ruled that since the lower court's decision was adequately motivated regarding the discretionary criteria of Article 133 of the Penal Code, the appeal lacked new grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the lower court, as the judge's discretionary power on sentence substitution is subject to review only if the decision lacks adequate motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive argument sentence substitution discretionary power adequate motivation public work labor Cassation review domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
150, il giudice resta vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, come avvenuto nel caso di specie, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.
d.P.R. 9 ottobre 1990, art. 73, comma 5
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale Forlì il 6 luglio 2023 nei confronti di Marzouki Abdelmonaem per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice resta vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art.
art. 133 cod. pen
150, il giudice resta vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, come avvenuto nel caso di specie, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni
pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv.
Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato
Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv.
Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, Frediani
Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona
239494), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, come avvenuto nel caso di specie, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOUKI ABDELMONAEM nato il 07/04/1977 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale Forlì il 6 luglio 2023 nei confronti di Marzouki Abdelmonaem per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, così riqualificata l'originaria imputazione. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, fondandolo su due motivi, con cui rispettivamente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena nel lavoro di pubblica utilità.

Il ricorso è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (p 2. sent. impugnata). Giova rammentare che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558;

Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717). In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice resta vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, come avvenuto nel caso di specie, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il P