Italian Court dismisses appeal against drunk driving conviction as arguments merely repeat lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred regarding blood alcohol test results and the aggravating circumstance of provoking an accident under Article 186, paragraph 2-bis, of the Traffic Code. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the territorial court without any new legal comparison.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the lower court, lacking any new legal comparison or substantive argument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZI LEONARDO nato a FERRARA il 13/04/1974 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Rovigo il 15 settembre 2020 nei confronti Leonardo Palazzi per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente. In data 21 febbraio 2025, è pervenuta memoria difensiva, a firma dell'avv. Marcello Rambaldi che insiste nelle ragioni del ricorso. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, fondandolo su due motivi, con cui deduce violazione di legge, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione: con il primo, rispetto ai risultati degli accertamenti alcolemici; con il secondo, in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art.186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
I motivi proposti sono inammissibili, in quanto perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. impugnata), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presi e