Cassation court dismisses appeal for drunk driving as arguments seek re-evaluation of evidence outside judicial review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's request to re-evaluate instrumental test results and technical expert opinions. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the infeasibility of the evidence and the treatment of the technical report. The court ruled that these arguments merely propose an alternative reading of the evidence, which falls outside the scope of judicial review and contradicts the appellate court's explicit reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they seek a re-evaluation of evidence or an alternative interpretation of facts, as the judicial review is limited to verifying the legality of the decision and the sufficiency of its reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NART NICOLA nato a MIRANO il 01/07/1995 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 6 giugno 2023 dal Tribunale di Treviso nei confronti di Nicola Nart per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno. In data 11 marzo 2025 è pervenuta memoria del difensore, avv. Letizia Parpinel, che insiste nelle ragioni del ricorso. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che ha sollevato due motivi. Con il primo, lamenta mancanza di motivazione con riguardo alle dedotte ragioni sull'inattendibilità dell'accertamento strumentale ed al trattamento sanzionatorio.
Con il secondo motivo, si duole del vizio di motivazione rispetto alla valutazione della consulenza tecnica prodotta dalla difesa. Il ricorso è inammissibile perché i motivi in cui si articola sono volti a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una sentenza che, per quanto sintetica, ha dato conto delle ragioni per cui ha disatteso le doglianze difensive, in questa sede riproposte. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Pr