Cassation court dismisses appeal against sentencing for generic mitigating circumstances due to lack of manifest illogical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Varriale's defense inadmissible regarding the sentencing for generic mitigating circumstances. The defense argued for recognition of these circumstances under Article 62-bis of the Penal Code and challenged the application of Article 133 parameters. The court ruled that the appellate court's sentencing determination is unassailable unless arbitrary or manifestly illogical, finding no such error in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The sentencing determination by the court of first instance is unassailable unless arbitrary or manifestly illogical, and appeals based on the mere absence of recognized mitigating circumstances are inadmissible without proof of such defects.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRIALE FRANCESCO nato a NAPOLI il 23/09/1999 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità di Francesco Varriale pronunciata dal locale Tribunale in data 14 giugno 2023 per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che, con unico motivo, ha dedotto violazione di legge e mancanza della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. nonché ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Giova, invero, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 3, 4 e 5 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 Il Consig