Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26211/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of mitigating circumstance due to incompatibility with attempted murder facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26211/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction against Salvatore De Sica for attempted murder. The appellant argued for a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, but the appellate court correctly rejected this claim based on established jurisprudence. The court ruled that the invoked mitigation is legally incompatible with the specific facts of the attempted crime, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The court establishes that a specific mitigating circumstance is incompatible with the factual configuration of attempted murder when the defendant's conduct demonstrates a clear intent to commit the full offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted murder mitigating circumstance incompatibility criminal appeal Cassation dismissal Article 62 Penal Code Article 648 Penal Code registrazione clandestina di conversazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
app.), che ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità con riguardo all'incompatibilità dell'invocata attenuante con la fattispecie di cui all'art. 648 cpv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SICA SALVATORE nato a NAPOLI il 12/11/1988 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza emessa in data 30 novembre 2023, ha confermato la pronuncia di condanna resa il 30 gennaio 2013 dal Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Marano di Napoli nei confronti di Salvatore De Sica in ordine ai reati allo stesso ascritti. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con unico motivo, deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62, comma 1, n. 4 cod. pen. Il motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3 e 4 sent. app.), che ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità con riguardo all'incompatibilità dell'invocata attenuante con la fattispecie di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., contestata all'imputato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Pr 'de