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Ordinanza — n. 26210/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to non-justifiable grounds and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26210/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Salvatore Schiavo and Deborah Carbone inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a reclassification of facts under Article 73, paragraph 5, of the Penal Code and requested generic mitigating circumstances, but the court found these grounds non-justifiable in a legality review. The court ruled that the lower court's refusal to recognize mitigating factors was legally sound based on the absence of positive elements, citing established case law on judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in a legality review are inadmissible if their grounds are not justifiable in this specific instance, particularly when they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge regarding discretionary sentencing determinations.

Parole chiave

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inadmissibility of appeals legality review grounds judicial discretion sentencing generic mitigating circumstances reclassification of facts gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con il primo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCHIAVO SALVATORE nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/11/1984 CARBONE DEBORAH nato a SALERNO il 02/09/1991 'n avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Avellino del 25 gennaio 2024 con cui Salvatore Schiavo e Deborah Carbone in ordine ai reati agli stessi ascritti. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati che sollevano i medesimi motivi. Con il primo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con il secondo motivo, lamentano, sotto i profili della violazione di legge e del vizio motivazionale, il diniego delle attenuanti generiche.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Quanto al primo motivo, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (fogli 5 e 6 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Quanto al secondo motivo, giova ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (fogli 6 e 6 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto per il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 , n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigl