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Ordinanza — n. 26209/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26209/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Enzo Mele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mele argued that the appellate court's reduction of his sentence lacked motivation regarding generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this, stating that sentencing discretion is unchallengeable unless the reasoning is manifestly illogical or arbitrary, which was not proven here.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The sentencing discretion of the court of first instance is unchallengeable on appeal unless the reasoning is manifestly illogical or arbitrary.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances manifestly illogical reasoning sentencing discretion Article 62-bis Penal Code verdetto di colpevolezza delitto accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che, con unico motivo, ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che, con unico motivo, ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE ENZO nato a NAPOLI il 05/02/1977 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord del 21 maggio 2024 per avere, in considerazione della rinuncia ai motivi di appello, ridotto la pena irrogata a Enzo Mele, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che, con unico motivo, ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Giova, invero, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 6 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.