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Ordinanza — n. 26208/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merely repeating arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26208/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Carlo Luigi Persico inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the contested fact was not reclassified under Article 73 of the 1990 Decree-Law, but the court found this argument merely reproduced criticisms already thoroughly examined and rejected by the trial judge. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and failed to provide a meaningful legal comparison with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance without offering new legal grounds or a meaningful comparison.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of novelty court of cassation procedural dismissal responsabilità penale dei minori testimone a carico verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 16 ottobre 1990, n. 309
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSICO CARLO LUIGI nato a NAPOLI il 16/07/1999 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale il 15 aprile 2024 per avere escluso la continuazione e, in conseguenza rideterminato la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Carlo Luigi Persico per il reato ascritto. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che, con unico motivo, ha dedotto violazione di legge per non essere stato il fatto contestato riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pagg. 4-5 sent. impugnata), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il