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Ordinanza — n. 26207/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and factual support in criminal conviction review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26207/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Saldi Abdallah and Lucas John inadmissible due to the generic nature of their sole ground of appeal. The appellants argued for a retrial based on alleged misrepresentation of facts and insufficient reasoning, but the court found these claims devoid of specific legal or factual support. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 103, legge 23 giugno 2017, n. 103: Appeals must specify legal censure and factual basis; generic appeals lacking specific reasons of law and fact are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specificity of grounds requirement misrepresentation of facts insufficient reasoning standard court costs and fines abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di prestazioni condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett.
Art. 103, legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 581 cod. proc. pen
L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAIDI ABDALLAH nato il 09/11/1964 LUCAS JOHN (CUI 01LJGZH) nato il 16/08/1965 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Saldi Abdallah e Lucas John ricorrono, con il medesimo atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale per avere rideterminato la pena gli stessi irrogata, con conseguente revoca della pena accessoria applicata a Saidi e sostituzione di quella applicata a Lucas con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati agli stessi rispettivamente ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali) è generico, perché del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato ampio conto, con motivazione congrua, delle ragioni a fondamento della pronuncia di condanna (pp. 4, 5 e 6, sent. app.);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Pr