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Ordinanza — n. 26206/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence and disproportionate confiscation as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26206/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Kertusha Sabrino inadmissible. The appellant challenged the plea bargain sentence and the disproportionate confiscation of seized funds, arguing errors in procedural application. The court rejected these claims because the appeal against a plea bargain is strictly limited to specific grounds, excluding the alleged vices, and confirmed the lower court's correct application of confiscation rules.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 85 d.P.R. 309/90; Art. 240-bis cod. pen.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific statutory grounds and do not encompass general procedural errors or challenges to confiscation measures.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural inadmissibility confiscation proportionality Cassation review criminal procedure law misura sostitutiva della detenzione condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 444 ss. cod. proc. pen.
Sabrino Kertusha ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. per i reati allo stesso ascritti, che ha altresì disposto, ai sensi degli artt.
Art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 240-bis cod. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
in ordine alla disposta confisca) sono inammissibili: il primo, perché a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
L. n. 103/2017
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che i motivi proposti (Erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 253 cod. proc. pen
pen; nonché dell'art. 253 cod. proc. pen.
artt. 85 d.P.R. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERTUSHA SABRINO nato il 18/06/1994 avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sabrino Kertusha ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. per i reati allo stesso ascritti, che ha altresì disposto, ai sensi degli artt. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 240-bis cod. pen., la confisca per sproporzione della somma di denaro oggetto di sequestro probatorio. Ritenuto che i motivi proposti (Erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 337 cod. pen; nonché dell'art. 253 cod. proc. pen. in ordine alla disposta confisca) sono inammissibili: il primo, perché a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato; il secondo, perché il Giudice ha fatto corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 85 d.P.R. 309/90 e 240-bis cod. pen., adeguatamente evidenziando (p. 3 sent. impugnata) le ragioni del provvedimento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente