Cassation court dismisses appeal claiming double jeopardy for sentencing based on same facts under different legal profiles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for offenses under the 1990 Decree Law. The appellant argued that using the same factual circumstance to justify both the conviction and the maximum penalty violated the principle of ne bis in idem. The court rejected this, citing established precedent that judges may repeatedly consider identical facts for distinct sentencing purposes without breaching legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The principle of ne bis in idem does not prohibit a judge from considering the same factual circumstance multiple times for different purposes, such as establishing guilt and determining the severity of the penalty, provided the decision is not arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEYUM MICHELE nato a NAPOLI il 06/07/1976 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Michele Seyum ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il 22 aprile 2024 dal locale Tribunale, in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80 cpv. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo proposto (Violazione dell'art. 133 cod. pen. per essere stata la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo valutata anche al fine dell'applicazione della sanzione massima prevista dalla cornice edittale dell'art. 73 d.P.R. 309/90) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3 e 4 sent. app.), il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio per il quale, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M, Rv. 275904 - 03;
Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi e altri, Rv. 264378); dovendosi altresì ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Pr