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Ordinanza — n. 26204/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of already rejected grounds and lack of new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26204/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Forma inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for drug possession and trafficking, arguing that the lower courts failed to exclude recidivism and recognized continuity. The court ruled that these arguments merely repeated grounds already thoroughly examined and rejected by the appellate judge with correct legal reasoning, leaving no basis for a new review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds of criticism already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new arguments or a fresh legal confrontation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of rejected grounds lack of new argumentation drug trafficking conviction recidivism exclusion failure recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMA GIUSEPPE nato a ROMA il 30/04/1983 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Forma ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il 6 giugno 2023 dal locale Tribunale, per la detenzione e la cessione, in tempi diversi, a due differenti soggetti rimasti ignoti, sostanza stupefacente. Ritenuto che l'unico motivo proposto (Vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva e alla ravvisata continuazione) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 3 sent. app.) rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; e che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Pr sigiente