Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of reasoning and sentencing violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Troudi Haithem inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for insufficient reasoning regarding his economic capacity and violations of procedural articles concerning alternative sanctions. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible if the grounds cited merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without offering a new legal comparison or substantive challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROUDI HAITHEM nato il 15/09/1982 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Troudi Haithem ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia emessa il 22 gennaio 2024 dal Tribunale di Trapani in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi proposti (Mancanza ed illogicità della motivazione per non avere la Corte territoriale tenuto conto della capacità economica dell'imputato; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 593 e 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione al diniego della sanzione sostitutiva) riproducono entrambi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 2,3 e 4; quanto al secondo, in particolare le pp. 11 e 12, ove si evidenziano la discrezionalità del giudice in materia e la negativa personalità dell'imputato, tale da escludere la formulazione di una prognosi positiva sul suo futuro comportamento) rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Pridn