Italian Court dismisses appeal against drug trafficking sentence for manifestly unfounded legal violation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Chatwani Younass inadmissible regarding a drug trafficking conviction. The appellant challenged the appellate court's decision to substitute generic mitigating circumstances with an aggravating circumstance and to impose a custodial sentence instead of alternative measures under Article 20-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the lower court's discretion in sentencing was exercised without arbitrariness and was adequately reasoned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal based on a manifestly unfounded claim of legal violation or absolute lack of reasoning regarding the substitution of custodial punishment with alternative sanctions is inadmissible when the sentencing discretion was exercised without arbitrariness and supported by manifestly logical motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHATWANI YOUNASS (CUI 05H52DG) nato il 06/06/1998 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Chatwani Younass ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, in epigrafe indicata, che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere ritenuto le già riconosciute attenuanti generiche come equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato e confermato l'affermazione di responsabilità per due reati continuati di detenzione e cessione a terzi (tra cui una minorenne) di alcuni grammi di stupefacente del tipo hashish. Ritenuto che l'unico motivo proposto (Violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen.) è manifestamente infondato, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 6 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto, dovendosi altresì ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il PrsikJrn