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Ordinanza — n. 26199/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding prescription and contradictory reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26199/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Paolo Molinari inadmissible, preventing the declaration of the crime's extinction due to prescription. The appellant argued that the lower court failed to recognize non-prosecutability under Article 131-bis of the Penal Code and that the statute of limitations had expired. The court rejected these claims, noting that the first ground involved already examined facts and the second ground's inadmissibility barred the necessary procedural phase for prescription.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible if the grounds for non-prosecutability or prescription are not properly raised or if the procedural stage required for their examination has been precluded by the inadmissibility of the appeal itself.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal statute of limitations non-prosecutability contradictory reasoning Cassa delle ammende criminal procedure prescription period delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 604 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARI PAOLO nato a TRENTO il 18/11/1973 avverso la sentenza del 17/07/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Paolo Molinari ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trento che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Rovereto il 23 febbraio 2023 per il reato di cui all'art. 186, comma 7, in relazione all'art. 186, comma 2, letr. c), d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato il 31 maggio 2019). Solleva due motivi (Contraddittorietà ed intrinseca illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice di secondo grado, pur dando atto dell'assenza di precedenti condanne per il medesimo reato e pur accertando che l'imputato è stato fermato mentre stava uscendo dal parcheggio, mai immettendosi nel traffico e dunque non costituendo alcun pericolo per l'incolumità pubblica, non ha accolto la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; prescrizione maturata in data 11 ottobre 2024, tenuto conto della sospensione pari a 113 giorni).

Il primo motivo, oltre ad essere versato sul piano del fatto di cui invoca una diversa ricostruzione, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pp. 5 e 6 della sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Quanto al secondo motivo, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il