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Ordinanza — n. 26198/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for driving without license due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26198/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Dodaro's appeal against the Catanzaro Court of Appeal's confirmation of his conviction for driving without a license inadmissible. Dodaro argued for a violation of law and insufficient evidence regarding recidivism, but the court found his grounds merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the lower courts without specific critique. Consequently, the appeal was dismissed, and Dodaro was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined by the lower court without providing specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

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driving without license recidivism proof inadmissible appeal lack of specific criticism administrative penalty guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Luigi Dodaro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza emessa il 16 febbraio 2024 dal Tribunale di Cosenza per il reato di cui all'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida senza patente con recidiva nel biennio).
Art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi Luciano Dario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODARO LUIGI nato a COSENZA il 17/05/1972 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Luigi Dodaro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza emessa il 16 febbraio 2024 dal Tribunale di Cosenza per il reato di cui all'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida senza patente con recidiva nel biennio). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (con cui si deduce vizio di motivazione, violazione di legge, errata valutazione del materiale probatorio, dei fatti e delle circostanze, insussistenza dell'elemento costitutivo del reato, mancanza di prova, inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano le pp. 3 e 4 della sent. app.).

Giova peraltro ricordare che "In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa" (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi Luciano Dario, Rv. 286879);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estenSore r DEPOSITATA Il,i rsidente