Cassation court dismisses appeals against drug trafficking conviction, ruling interpretation of intercepted language is a factual matter for the trial judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Francesca Puccio and Raffaele Randò inadmissible, upholding their conviction for drug trafficking. The appellants argued for a re-evaluation of evidence and the interpretation of intercepted communications, claiming logical flaws in the lower court's reasoning. The court rejected these claims, establishing that interpreting cryptic or coded language in intercepted conversations constitutes a factual assessment reserved for the trial judge, which is not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 73 d.P.R. 309/90: The interpretation of language used in intercepted conversations, even when cryptic or coded, is a matter of fact entrusted to the trial judge's evaluation and is excluded from the scope of cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PUCCIO FRANCESCA nato a SIDERNO il 14/12/1993 RANDO' RAFFAELE nato a LOCRI il 22/03/1988 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Francesca Puccio e Raffaele Randò ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 19 febbraio 2019 dal Tribunale di Locri per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990. Ritenuto che i motivi da entrambi i ricorrenti sollevati (Violazione di legge e motivazione manifestamente illogica in relazione all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 73 d.P.R. 309/90; violazione di legge, motivazione mancante o comunque illogica e contraddittoria in relazione all'aggravante del fatto commesso da tre persone in concorso; violazione di legge, motivazione mancante o comunque illogica e contraddittoria in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90) sono volti a prefigurare una rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, altresì riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale la quale ha fatto corretta applicazione del precipuo onere motivazionale di cui è gravato il giudice nel caso di cosiddetta "droga parlata" (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, De Simone Fabio, Rv. 279251;
Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299; Sez. 3, n. 16792 del 25/3/2015, Di Bello, Rv. 263356), dando conto di un'attenta e scrupolosa valutazione delle conversazioni intercettate, dalle quali ha reputato emergere, in termini di certezza, il pieno ed attivo coinvolgimento degli imputati nella vicenda che occupa; Considerato, inoltre, che "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez.
U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere este