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Ordinanza — n. 26090/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26090/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARION VANESSA nato a GIUSSANO il 05/05/1969 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Vicenza, che aveva affermato la penale responsabilità di Vanessa Marion per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato (avendo il difensore firmato solo per autentica) avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 26090/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); e ciò anche per l'istanza diretta ad ottenere la rescissione del giudicato (Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Cospito, Rv. 281991); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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requisito della firma autografa permesso di promuovere un procedimento penale violazione delle forme sostanziali licenziamento per furto cancellazione dall'albo avvocati patrocinio non autorizzato

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Vicenza, che aveva affermato la penale responsabilità di Vanessa Marion per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARION VANESSA nato a GIUSSANO il 05/05/1969 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Vicenza, che aveva affermato la penale responsabilità di Vanessa Marion per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato (avendo il difensore firmato solo per autentica) avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); e ciò anche per l'istanza diretta ad ottenere la rescissione del giudicato (Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Cospito, Rv. 281991); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 202