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Ordinanza — n. 26087/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds in the complaint under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26087/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Lazzari inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of criticism failed to meet the requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure because it lacked the specific elements necessary to define the legal grievance. Consequently, the appellate court's confirmation of Lazzari's criminal liability for offenses under Articles 624 and 625 of the Penal Code stands.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the exact legal grounds for criticism; otherwise, it is inadmissible as it prevents the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds required Art. 581 c.p.p. criminal liability court costs esame di cassazione licenziamento per furto rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; - che l'unico motivo di censura, con il quale si deduce violazione di legge, è evidentemente privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARI ROBERTO nato a LUGO il 18/06/1963 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parli; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Forlì, che aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Lazzari per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; - che l'unico motivo di censura, con il quale si deduce violazione di legge, è evidentemente privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugn