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Ordinanza — n. 26082/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for lack of evident non-punishment grounds in criminal penalty application judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26082/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged a First Instance judgment applying criminal penalties for perjury, arguing a lack of non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such grounds must be evident in the lower court's text to allow a validity review, a condition not met here.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal against a judgment applying criminal penalties is inadmissible for lack of motivation unless the text of the judgment clearly shows the existence of a non-punishment ground under Article 129.

Parole chiave

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perjury criminal penalty non-punishment grounds vizio di motivazione inadmissibile ricorso Corte di Cassazione ritardo ingiustificato dell'azione penale difetto di motivazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 495 cod. pen
- che il Tribunale di Foggia ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da Francesco Direda in ordine al reato di cui all'art. 495 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102
(ex multis, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIREDA FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 22/04/1978 avverso la sentenza del 16/01/2025 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale di Foggia ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da Francesco Direda in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.); - che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di sindacato di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno