Italian Court dismisses appeals as generic mitigating circumstances claim is inadmissible due to lack of logical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Golovko Valeriy and Ermakov Valeriy inadmissible regarding their conviction for theft and fraud. The sole ground of appeal challenged the recognition of generic mitigating circumstances, arguing the lower court failed to address all favorable elements. The court rejected this, ruling that the appellate judgment was logically sound and sufficient in its reasoning, thus rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals challenging the recognition of generic mitigating circumstances are inadmissible if the judgment of merit is not devoid of evident illogicality, as it suffices for the trial judge to reference decisive elements without considering every single fact.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GOLOVKO VALERIY (CUIO4VN9TZ) nato il 25/06/1996 ERMAKOV VALERIY (CUI 04ZY6AY) nato il 22/03/1999 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Firenze, che aveva affermato la penale responsabilità di Golovko Valeriy e Ermakov Valeriy per il reato di cui agili artt. 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen.; - che l'unico motivo di censura è indeducibile in quanto afferente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in presenza (si veda pag. 1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e all'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il gli/2re estensore Il Pre "