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Ordinanza — n. 26079/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and improper timing regarding general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26079/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Mancia's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Mancia argued that the lower court failed to properly recognize general mitigating circumstances and relied on flawed reasoning. The court rejected these claims because the first ground merely repeated arguments already dismissed on appeal, while the second ground was procedurally barred as it concerns merits issues not reviewable at the final instance.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it consists of a mere repetition of arguments already rejected by the court of appeal, and claims regarding the denial of general mitigating circumstances are not admissible in the final instance unless the lower court's reasoning is logically flawed.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments general mitigating circumstances final instance review procedural bar pena pecuniaria sospesa restrizione di libertà risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 614 cod. pen
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Marsala, che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Mancia per il reato di cui all'art. 614 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCIA GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 14/05/1982 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Marsala, che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Mancia per il reato di cui all'art. 614 cod. pen.; - che il primo motivo di censura, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, con motivazione logica e coerente, dalla Corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consiglier èstensore Il P