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Ordinanza — n. 26078/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to recidiva argument not raised in first instance appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26078/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio De Fano's appeal inadmissible because the recidiva argument was not properly raised in the first instance appeal. Although the appellant later introduced specific details regarding recidiva in the cassation petition, the court held that such a matter must have been the subject of the original appeal to be admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of attack concern a question that did not constitute the subject of the appeal before the territorial court, even if subsequently elaborated in the cassation petition.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidiva procedural requirement cassation petition grounds first instance appeal subject procedural defect criminal law recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 624-bis cod. pen
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bari, che aveva affermato la penale responsabilità di Antonio De Fano per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FANO ANTONIO nato a BARI il 09/03/1966 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bari, che aveva affermato la penale responsabilità di Antonio De Fano per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di censura, afferente all'applicazione della recidiva, non è deducibile in sede di legittimità, avendo per oggetto una questione che, come espressamente rilevato dalla Corte territoriale, non ha costituito motivo di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consig re,estensore Il Pres ente