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Ordinanza — n. 26077/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds in the appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26077/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cosimo Angiulli inadmissible because the appellate court's reasoning failed to specify the elements supporting the criticism regarding the sentencing. Although the lower court correctly applied criminal liability for offenses under Articles 624 and 625 of the Penal Code, the appeal lacked the required specificity mandated by Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and ordered Angiulli to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the contested judgment's reasoning does not indicate the specific elements upon which the criticism is based, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement sentencing criticism Code of Criminal Procedure procedural defect appeal responsabilità penale dei minori scemata imputabilità prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; - che l'unico motivo di censura, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
artt. 624, 625, commi 1 e 7 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGIULLI COSMO nato a ALBEROBELLO il 22/12/1950 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bari, che aveva affermato la penale responsabilità di Cosimo Angiulli per il reato di cui agli artt. 624, 625, commi 1 e 7 cod. pen.; - che l'unico motivo di censura, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Pr idente s