Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to late argument and lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against a conviction for crimes involving multiple people, but the Court found the specific claim regarding this aggravating circumstance was raised for the first time in this stage. Furthermore, the argument concerning the necessity of the prosecutor's conclusions was rejected as lacking legal interest, as the law only requires such participation in specific cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 comma 1 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Arguments regarding aggravating circumstances must be raised in the first instance, and claims challenging the necessity of prosecutor participation are inadmissible due to lack of legal interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISUFI SADIK nato il 08/08/2000 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Trieste, che aveva affermato la penale responsabilità di Isufi Sadik per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen.; - che il primo motivo di censura, afferente alla sussistenza della ritenuta aggravante delle più persone riunite, di cui all'art. 585 comma 1 cod. pen., è indeducibile, perché, presupponendo un apprezzamento in fatto, è stato dedotto in questi termini per la prima volta in sede di legittimità, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; - che il secondo motivo d'impugnazione, afferente alla ritenuta necessarietà delle conclusioni del pubblico ministero, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, che, in tema di contraddittorio cartolare, ha costantemente ritenuto la partecipazione del pubblico ministero solo eventuale (ex multis, Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307) e, comunque, circostanza non deducibile dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata (Sez. 2, n. 44017 del 19/09/2023, Sharaf, Rv. 285346); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presi