Cassation court dismisses criminal appeal for forgery of ID document due to lack of new factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for forgery based on a false ID document, arguing against the qualification of facts and the application of non-punishability clauses. The court rejected these arguments as they merely reiterated points already dismissed by the appellate court without presenting new factual elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds for cassation are merely a repetition of arguments already rejected by the appellate court without introducing new factual elements or legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HIBRAJ ERVIS nato il 04/08/1984 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di Hibraj Ervis per il reato di cui all'art. 497 -bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando cinque motivi di censura, ulteriormente argomentati attraverso una memoria difensiva, depositata il 5 giugno 2025, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; - che il primo motivo di censura, afferente alla ritenuta qualificazione dei fatti ai sensi del secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. (in concreto logico e non contraddittorio: cfr. pag. 1 della motivazione della sentenza impugnata), è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (che dà conto del valore logico da attribuire alla presenza della fotografica sul documento d'identità: ex multis, Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303); - che il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo d'impugnazione, afferenti alla ritenuta idoneità ingannatoria del falso, all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., al trattamento sanzionatorio, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla sostituzione della pena irrogata, sono tutti indeducibili perché postulano un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (con motivazione logica e non contraddittoria: cfr. pag. 1 della motivazione della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere éstensore