Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the appellate court's decision lacked sufficient probative evidence, but the court found the complaint failed to specify the exact elements undermining the conviction. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the statutory requirements for a valid procedural objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to identify the specific factual or legal elements that the appellate court allegedly erred in considering.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLICA GIUSEPPE nato a PARTINICO il 20/04/1998 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Palermo, che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Collica per il reato di cui agli artt. 110, 112, n. 4, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; - che l'unico motivo di censura, afferente alla sussistenza di un valido profilo probatorio a sostegno della ritenuta responsabilità, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giu