Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26071/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26071/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the appellate court's decision lacked sufficient probative evidence, but the court found the complaint failed to specify the exact elements undermining the conviction. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the statutory requirements for a valid procedural objection.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to identify the specific factual or legal elements that the appellate court allegedly erred in considering.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds inadmissibility criminal appeal procedural defect specific elements requirement probative evidence standard appellate review limitations altri capi d'accusa circostanza attenuante impunità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; - che l'unico motivo di censura, afferente alla sussistenza di un valido profilo probatorio a sostegno della ritenuta responsabilità, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLICA GIUSEPPE nato a PARTINICO il 20/04/1998 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Palermo, che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Collica per il reato di cui agli artt. 110, 112, n. 4, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; - che l'unico motivo di censura, afferente alla sussistenza di un valido profilo probatorio a sostegno della ritenuta responsabilità, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giu