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Ordinanza — n. 26068/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grounds already rejected by lower courts on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26068/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Leonardo Bevilacqua inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law regarding recidivism, but the court found this ground merely repetitive of a previously rejected appeal reason. Consequently, the court ruled that the lower court had already adequately assessed the appellant's criminal history and dangerousness, rendering the new argument unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected by the court of first instance or appeal, provided the lower court has already addressed the relevant facts and legal issues.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds rejection recidivism assessment court of cassazione procedural dismissal mancata prova di parzialità lacune probatorie difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA LEONARDO nato a ROMA il 28/04/1966 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato (in termini di trattamento sanzionatorio) la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di Leonardo Bevilacqua per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; - che l'unico motivo d'impugnazione, a mezzo del quale si deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto all'applicazione della disciplina della recidiva, è indeducibile in quanto meramente reiterativo del parallelo motivo d'appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito, che ha dato conto di aver già valutato il rapporto esistente tra i plurimi precedenti penali specifici rilevati e il reato sub iudice, ritenendo, così, implicitamente, quest'ultimo, anche alla luce del significativo numero di precedenti emersi, espressione di una maggiore capacità e di una più intensa pericolosità del ricorrente acquisita proprio attraverso il percorso criminale compiuto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi parametrare il relativo onere motivazionale all'intensità e alla natura dei precedenti esistenti a carico dell'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il President