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Ordinanza — n. 26067/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it raises only procedural defects rather than legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26067/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a defect in the lower court's reasoning regarding evidence and conduct. The appellant argued for a violation of law concerning the assessment of the threatening behavior, but the court found this argument resolvable only by vitiating the motivation of the appeal court. Consequently, the appeal was rejected since appeals against peace court judgments for such crimes require a direct claim of legal violation, not procedural flaws.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis del d.lgs. n. 274/2000: Appeals against second-instance judgments for peace court crimes are admissible only for violations of law, rendering appeals based solely on defects in motivation inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal violation of law requirement defects in motivation peace court crimes procedural defect argument minaccia nel diritto penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali azione di provocazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
art. 612 cod. pen
- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di pace di Torre Annunziata, che aveva affermato la penale responsabilità di Rodolfo Ostrifate per il reato di cui all'art. 612 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020
pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep.
Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015
Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSTRIFATE RODOLFO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/01/1974 avverso la sentenza del 29/11/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di pace di Torre Annunziata, che aveva affermato la penale responsabilità di Rodolfo Ostrifate per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; - che l'unico motivo formulato dal ricorrente è indeducibile in questa sede in quanto, si risolve nella prospettazione di vizi di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio e alla ritenuta idoneità della condotta minacciosa, laddove, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che il 17 giugno 2025, l'avv.

Carmine Iovino ha depositato una memoria nell'interesse della parte civile con la quale si chiede il rigetto del ricorso; - che non può essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l'attività della parte si è sostanziata nel deposito tardivo di una memoria; mentre, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308;

Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Pr