Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 26066/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls criminal conviction because a ritually accepted complaint remission extinguished the crime before appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26066/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's criminal conviction without remanding the case. The appellant had submitted a ritualistically accepted remission of the complaint, which the Court determined extinguished the crime and took precedence over procedural admissibility issues. Consequently, the judgment was overturned because the criminal liability no longer existed due to the remission.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 150 c.p.p.; Art. 612 c.p.: The ritualistic acceptance of a remission of complaint extinguishes the crime, a circumstance that prevails over admissibility objections and mandates the annulment of the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
remission of complaint extinction of crime criminal liability ritualistic acceptance annulment of judgment procedural admissibility criminal procedure code minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 150 c.p.p.
Art. 612 c.p.
- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di pace di Caserta, cheaveva affermato la penale responsabilità di Alessandro Tagliaferro per il reato di cui all'art. 612 cod.
Art. 340 c.p.p.
281326); - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato contestato estinto per remissione di querela, ponendo a carico del querelato le spese processuali, ai sensi dell'art. 340 cod.
art. 612 cod. pen
- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di pace di Caserta, cheaveva affermato la penale responsabilità di Alessandro Tagliaferro per il reato di cui all'art. 612 cod.
art. 340 cod. proc. pen
281326); - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato contestato estinto per remissione di querela, ponendo a carico del querelato le spese processuali, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.; P.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010
n. 37688 del 08/07/2014
247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv.
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020
259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAGLIAFIERRO ALESSANDRO nato a CASERTA il 17/02/1981 avverso la sentenza del 11/06/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di pace di Caserta, cheaveva affermato la penale responsabilità di Alessandro Tagliaferro per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; - che la parte ha prodotto la remissione di querela ritualmente accettata e questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326); - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato contestato estinto per remissione di querela, ponendo a carico del querelato le spese processuali, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.

Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente