Cassation annuls criminal conviction because a ritually accepted complaint remission extinguished the crime before appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's criminal conviction without remanding the case. The appellant had submitted a ritualistically accepted remission of the complaint, which the Court determined extinguished the crime and took precedence over procedural admissibility issues. Consequently, the judgment was overturned because the criminal liability no longer existed due to the remission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 150 c.p.p.; Art. 612 c.p.: The ritualistic acceptance of a remission of complaint extinguishes the crime, a circumstance that prevails over admissibility objections and mandates the annulment of the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAGLIAFIERRO ALESSANDRO nato a CASERTA il 17/02/1981 avverso la sentenza del 11/06/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di pace di Caserta, cheaveva affermato la penale responsabilità di Alessandro Tagliaferro per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; - che la parte ha prodotto la remissione di querela ritualmente accettata e questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.
U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326); - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato contestato estinto per remissione di querela, ponendo a carico del querelato le spese processuali, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente