Cassation court dismisses appeal as generic copy of prior rejected arguments without new facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was an exact copy of the previous rejection before the Territorial Court. The appellant, Stochita Constantin, argued against the appellate court's partial reform of the first-instance conviction for crimes under Articles 110, 624, 625 of the Penal Code. The court ruled that since the arguments were identical to those already dismissed, the appeal lacked specific grounds and was therefore generic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already rejected in the prior instance without presenting new facts or specific reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOCHITA CONSTANTIN nato il 03/07/1986 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Perugia, che aveva affermato la penale responsabilità di Cestantin Stochita (classe 1986) per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 4 e 7 cod. pen., escludendo la sussistenza dell'aggravante di cui al n. 4; - che il ricorso proposto in questa sede è l'esatta copia dell'impugnazione proposta dinanzi alla Corte territoriale ed è quindi fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; per cui, non confrontandosi con le argomentate ragioni indicate nella sentenza impugnata, deve ritenersi radicalmente generico; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giu