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Ordinanza — n. 26064/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26064/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26064/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAMUNDO GILBERTO nato a VENTIMIGLIA il 10/09/1977 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Imperia, che aveva affermato la penale responsabilità di Gilberto Iamundo per i due furti contestati (ai sensi degli artt. artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen.) ai capi A) e B) della rubrica, assolvendolo in relazione ad uno di essi (il capo B); - che l'unico motivo di censura è indeducibile in sede di legittimità perché, senza prospettare specifici e decisivi travisamenti, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e valutando le censure prospettate, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26064/2025 — snpen · Corte di Cassazione: artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen.) ai capi A) e B) della rubrica, assolvendolo in relazione ad uno di essi (il capo B); - che l'unico motivo di censura è indeducibile in sede di legittimità perché, senza prospettare specifici e decisivi travisamenti, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e valutando le censure prospettate, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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esame di cassazione ammende per infrazione procedurale atti impugnabili risarcimento per atto illecito risarcimento per errore giudiziario revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAMUNDO GILBERTO nato a VENTIMIGLIA il 10/09/1977 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Imperia, che aveva affermato la penale responsabilità di Gilberto Iamundo per i due furti contestati (ai sensi degli artt. artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen.) ai capi A) e B) della rubrica, assolvendolo in relazione ad uno di essi (il capo B); - che l'unico motivo di censura è indeducibile in sede di legittimità perché, senza prospettare specifici e decisivi travisamenti, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e valutando le censure prospettate, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il