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Ordinanza — n. 26063/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as grounds are inadmissible due to lack of argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26063/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant's first ground regarding the complaint was rejected because the complaint was validly filed by the store manager, a fact supported by prior case law. The second and third grounds were dismissed as they merely repeated arguments already rejected by the appellate court without providing new critical analysis. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for substantive review, resulting in the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a critical argument against the lower court's decision, merely reiterating points already addressed and rejected.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of critical argumentation reiteration of rejected points store manager complaint legitimacy court costs and fines difesa contro le pratiche commerciali illecite risarcimento per atto illecito recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO CATERINA nato a PARTINICO il 04/01/1984 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Novara, che aveva affermato la penale responsabilità di Caterina Di Maio per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 624, 99 cod. pen.; - che il primo motivo di censura, afferente alla sussistenza della querela, è indeducibile perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali (essendo la querela stata presentata dal responsabile del punto vendita, pacificamente legittimato a tanto: Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975); - che il secondo e il terzo motivo, afferenti alla qualificazione dei fatti in termini di tentativo e al trattamento sanzionatorio, sono ugualmente indeducibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Co siglie5e estensore Il Prep-yent