Italian Court dismisses criminal appeal as grounds are inadmissible due to lack of specific error in evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Antonio Variba and Katia Held inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's finding of criminal responsibility for theft but failed to demonstrate a specific distortion of evidence. The court ruled that merely suggesting an alternative reading of the proof does not constitute a ground for review under Italian criminal procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds do not allege a specific and decisive distortion of the evidence or facts, but merely propose an alternative interpretation of the court's evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VARIBA ANTONIO nato a ZEVIO il 26/08/1978 HELD KATIA nato a GALLARATE il 16/09/1968 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ravenna, che aveva affermato la penale responsabilità di Antonio Variba e Katia Held per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo d'impugnazione è indeducibile in quanto, senza prospettare alcun specifico e decisivo travisamento, si limita a prefigurare un'alternativa lettura delle fonti di prova (quanto alla valutazione della consapevolezza dei ricorrenti in ordine alla natura privata del luogo ove si è consumato il furto, già specificamente valutata dalla Corte di merito: cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), attività estranea al sindacato riservato a questa Corte; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e all'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibiq i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consiglier estensore Il Preiqent