Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it attempts to reconstruct facts using criteria different from the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele La Rocca inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal liability under Article 497-bis of the Penal Code. The appellant argued that the trial court violated procedural rules by failing to properly establish the subjective element of the crime. The court rejected this claim, ruling that the appeal improperly sought to reconstruct facts using evaluation criteria distinct from those employed by the judge of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal challenging a conviction on the ground of violation of the rule against reconstruction of facts through different evaluation criteria is inadmissible in the court of jurisdiction.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA EMANUELE nato a CASSANO ALLO IONIO il 21/08/1985 avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Forlì, che aveva affermato la penale responsabilità di Emanuele La Rocca per il reato di cui all'art. 497- bis cod. pen.; - che l'unico motivo d'impugnazione, con il quale la ricorrente deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione (in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato), non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Co,,PsiL . lier estensore Il Pre idente