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Ordinanza — n. 26056/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and failure to address first-instance evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26056/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding the elements of the crime and sentencing were deemed generic and repetitive of previous rejected claims. The court rejected the appeal because the appellant failed to engage with the specific evidence presented in the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Artt. 62-bis e 133 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, repetitive of prior disallowed arguments, and fail to address the specific evidence and reasoning of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments failure to address evidence penal responsibility court costs Cassa delle ammende inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ravenna, che aveva affermato la penale responsabilità di Ion Zabulica per il reato di cui all'art. 495 cod.
Artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 495 cod. pen
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ravenna, che aveva affermato la penale responsabilità di Ion Zabulica per il reato di cui all'art. 495 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
e connesso vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato è generico, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZABULICA ION nato il 16/01/1990 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ravenna, che aveva affermato la penale responsabilità di Ion Zabulica per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione dell'art. 495 cod. pen. e connesso vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato è generico, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838), con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta; - che il secondo motivo, formulato in termini di violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e connesso vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena irrogata e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile in ragione della genericità del relativo motivo d'appello che, nel richiedere il riconoscimento delle attenuanti generiche, non ha tenuto conto di tutte le evidenze offerte nella sentenza di primo grado, quanto al particolare disvalore e alla intensa colpevolezza del ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il n igli re stens