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Ordinanza — n. 26055/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of argumentation and violation of recidivism prohibition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26055/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of criminal procedure and sentencing guidelines, but the court found these grounds infounded. The decision rests on the failure to provide substantive argumentation and the explicit prohibition against considering recidivism in this context.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. proc. pen.; Art. 99 cod. pen.; Art. 69 comma 4 cod. pen.: Appeals must contain substantive argumentation distinct from lower court reasoning, and courts cannot disregard statutory prohibitions on recidivism balancing.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility substantive argumentation requirement recidivism prohibition Cassation procedure rules court costs and fines recidiva nell'infrazione tentato furto abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. proc. pen.
pen.; - che il primo motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione dell'art. 62 n.
Art. 99 cod. pen.
243838); - che il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione dell'art. 99 cod. pen., inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 69 comma 4 cod. pen.
Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
243838); - che il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione dell'art. 99 cod. pen., inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
3 della sentenza impugnata), dovendosi lo stesso considerare soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYAD SAIDA nato il 11/10/1977 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bologna, che aveva affermato la penale responsabilità di Salda Ayad per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.; - che il primo motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione dell'art. 62 n. 4, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi lo stesso considerare soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - che il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione dell'art. 99 cod. pen., inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.) e connesso vizio di motivazione, è anch'esso indeducibile perché manifestamente infondato, sia nella parte afferente al riconoscimento della recidiva, (ampiamente argomentato dalla Corte territoriale, che ha dato atto del rapporto esistente tra il reato sub iudice e i plurimi precedenti esistenti a carico dell'imputata e della conseguente sua maggiore pericolosità), sia nella parte afferente al bilanciamento di circostanze (peraltro, alla luce dell'incontestata sintesi dei motivi esplicitati nella sentenza impugnata, non proposto dinanzi alla Corte territoriale) e perché comunque in contrasto con il chiaro divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen.; - che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno