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Ordinanza — n. 26054/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and procedural violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26054/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Cristian Rizzuto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the sole ground of appeal merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new reasoning. Consequently, the decision upholds the lower court's finding of criminal liability for the specified offenses.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 364, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies solely on the repetition of arguments already considered and rejected in the appellate judgment without offering new grounds or a critical analysis of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of new grounds procedural violation criminal liability court costs Cassa delle ammende aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 364, cod. proc. pen.
Art. 81, cod. pen.
Art. 133, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZUTO CRISTIAN nato a PALERMO il 29/07/1989 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo, che aveva affermato la penale responsabilità di Cristian Rizzuto per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 7 e 7-bis cod. pen.; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e connesso vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, nella parte in cui dà conto dell'impossibilità di ritenere la recidiva subvalente rispetto alle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche), dovendosi lo stesso considerare soltanto apparente, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) e non tiene conto della discrezionalità sottesa alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da una motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, nella parte in cui esplicitamente sono indicati i criteri utilizzati ai fini della quantificazione della pena irrogata); - che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere e tensore Il