Sentenza — n. 26053/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PORCELLO DAVIDE nato a CALTANISSETTA il 18/02/1993 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Caltanissetta, che, riqualificando l'originaria imputazione, aveva affermato la penale responsabilità di Davide Porcello per il reato di cui agli artt. 110, 614 e 61 n. 5 cod. pen.; - che la parte ha prodotto la remissione di querela ritualmente accettata e questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26053/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 614 e 61 n. 5 cod. pen.; - che la parte ha prodotto la remissione di querela ritualmente accettata e questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PORCELLO DAVIDE nato a CALTANISSETTA il 18/02/1993 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Caltanissetta, che, riqualificando l'originaria imputazione, aveva affermato la penale responsabilità di Davide Porcello per il reato di cui agli artt. 110, 614 e 61 n. 5 cod. pen.; - che la parte ha prodotto la remissione di querela ritualmente accettata e questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.
U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326); - che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, ponendo le spese processuali a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consi liere estensore Il Presidente