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Ordinanza — n. 26052/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to repetitive and unaddressed arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26052/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The sole ground of appeal, alleging a defect in reasoning regarding criminal liability, was deemed inadmissible because it merely repeated arguments already presented and rejected at the appellate level. Consequently, the court upheld the lower court's finding of criminal responsibility without addressing the new claim.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a repetitive restatement of arguments already fully examined and rejected by the court of second instance, without presenting new substantive issues.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments defect in reasoning appellate review procedural dismissal aggravamento della pena truffa aggravata furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINI BARBARA nato a PALERMO il 14/06/1979 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo, che aveva affermato la penale responsabilità di Barbara Rini per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce vizio di motivazione quanto all'accertamento della responsabilità, è indeducibile perché pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, con argomentazioni con le quali la ricorrente non si confronta; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Cortiali e stensore Il Presidente