Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26051/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for insufficient evidence and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26051/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Orlando, Pedrotti, and Di Maggio inadmissible, upholding their criminal convictions. The appellants argued for acquittal due to insufficient evidence and requested lighter sentencing based on generic mitigating factors. The court rejected these claims as mere complaints on facts and a discretionary sentencing evaluation beyond the scope of appellate review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals based on insufficient evidence or discretionary sentencing evaluations are inadmissible in Italian criminal proceedings unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility insufficient evidence complaint discretionary sentencing review appellate criminal procedure Italian Code of Criminal Procedure esame di cassazione furto aggravato aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
3 e 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ORLANDO JENNIFER nato a BOLOGNA il 07/08/1983 PEDROTTI ANGELA nato a VILLA CARCINA il 01/08/1963 DI MAGGIO STEFANO nato a MONREALE il 28/08/1980 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bologna in data 15 luglio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di Jennifer Orlando, Angela Pedrotti e Stefano Di Maggio per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione degli imputati per insufficienza del compendio probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, non è consentito in sede di legittimità implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); per cui le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) sono incensurabili; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibil i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il