Italian Court dismisses appeal against aggravated threat conviction for lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the conviction for aggravated threats and the non-application of probation provisions. The appellant argued for a factual re-evaluation and the automatic application of conditional sentence suspension, but the court found these arguments insufficient for a review of fact or lacking specific requests. Consequently, the lower court's decision upholding the criminal liability was confirmed, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 comma 2 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.; The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual findings reserved to the trial judge, and probation cannot be applied ex officio without a specific request by the defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRANGA PAOLA nato a PANTELLERIA il 11/03/1979 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; P
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Trapani, che aveva affermato la penale responsabilità di Paola Matranga per il reato di minaccia aggravata di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen., con la recidiva infraquinquennale, e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, a fronte di una chiara ricostruzione dei fatti contestati e delle relative fonti probatorie (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), è costituito da mere doglianze in punto di fatto.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla non applicazione delle disposizioni di cui agli artt 163 e ss cod. pen., è aspecifico in quanto il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., la cui richiesta sarebbe stata formulata dalla difesa in sede di discussione, non risulta nelle conclusioni scritte e il processo ha seguito il rito cartolare e il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, non sia stata avanzata specifica richiesta (Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, Rv. 285413); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il