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Ordinanza — n. 26047/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted burglary as inadmissible due to generic grounds and factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26047/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Misso's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. Misso argued violations of law and reasoning regarding his conviction for attempted burglary, but the court rejected these claims as generic and lacking specific factual elements. The court ruled that appeals cannot rely on mere factual complaints or request a re-evaluation of facts reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: Appeals must be specific and not constitute mere factual complaints; the court of cassation cannot re-evaluate facts or exercise discretionary judgments reserved for the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds factual complaints re-evaluation of facts discretionary judgment attempted burglary penal responsibility recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
207944); - che il secondo motivo, che contesta vizio di motivazione in relazione al reato contestato e all'applicazione della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616, comma 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/05/1976 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini, che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Misso per il reato di tentato furto in abitazione di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 5 cod. pen., con la recidiva equivalente alle ritenute circostanze attenuanti generiche, e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag 3 della sentenza impugnata).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo, che contesta vizio di motivazione in relazione al reato contestato e all'applicazione della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). E nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così