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Ordinanza — n. 25898/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25898/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ahmed Mouaddine inadmissible and ordered him to pay court costs. Mouaddine argued that the lower court erred in attributing responsibility for illegal electrical connection to his client, citing a verbal lease and tacit agreement. The court rejected these claims as non-specific repetitions of arguments already dismissed in the appellate stage, noting the lower court had already established the facts beyond reasonable doubt.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the appellate judgment without providing a new, specific, and arguable critique of the legal or factual findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity reiteration of arguments appellate review legal reasoning defect danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUADDINE AHMED nato il 10/09/1968 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Ahmed Mouaddine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato di energia elettrica in danno di un ente condominiale; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, sicchè le stesse si devono considerare non specifiche e soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (è del tutto irrilevante, segnatamente, che il contratto di locazione con la proprietà fosse solo verbale, che vi fosse un "tacito accordo", avendo, la sentenza impugnata in doppia conforme, esplicitato le ragioni della effettiva riconducibilità al prevenuto, oltre ogni ragionevole dubbio, della condotta di allaccio abusivo al contatore condominiale, pagg. 3 e 4, con cui il ricorso rinuncia a confrontarsi);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025 Il copsi estensore Il Pres