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Ordinanza — n. 25894/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentence for procedural defects and insufficient mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25894/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Carris Massimo and Caris Alessio inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a reduced sentence and monetary penalty substitution, but the court found their complaints regarding sentencing and recidivism to be inadmissible due to lack of formal request or because they concerned the punitive treatment already justified by the lower courts. Consequently, the appeals were rejected as unfounded, and the appellants were condemned to pay expenses and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging the punitive treatment of a sentence are inadmissible if they concern the assessment of the penalty rather than the conviction itself, or if the request for alternative penalties was not formally made.

Parole chiave

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inadmissible appeals punitive treatment recidivism assessment monetary penalty substitution mitigating circumstances court costs Cassa delle ammende prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
Mentre, per ciò che concerne l'avvenuto e solo parziale risarcimento, inidoneo ad integrare gli estremi della diminuente dell'art. 62 n.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARRIS MASSIMO nato a TRIESTE il 19/11/1991 CARIS ALESSIO nato a UDINE il 19/01/1971 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Carris Massimo e Caris Alessio ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo e il secondo motivo dei ricorsi - con i quali i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno in regime di prevalenza e alla determinazione della pena - sono inammissibili, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da congrua motivazione, atteso che la Corte territoriale, valorizzando la pletora di furti commessi, compiuti nonostante l'espiazione materiale delle pene precedenti, indice di impermeabilità e di una spiccata dedizione a delinquere, ha ritenuto equilibrata, con giudizio non sindacabile, la pena inflitta;

Mentre, per ciò che concerne l'avvenuto e solo parziale risarcimento, inidoneo ad integrare gli estremi della diminuente dell'art. 62 n. 6 cod. pen., lo stesso è stato valutato come già considerato, con enunciato ineccepibile, ai fini della concessione delle attenuanti generiche; Rilevato che il terzo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria - è ab origine inammissibile atteso che non vi è stata formale richiesta in appello di pena sostitutiva - e tanto avrebbe effetto tranciante - ma, di più e in ogni caso, esso si rivela pure manifestamente infondato, in quanto vi è esauriente motivazione "implicita" del suo rigetto, in sede di trattazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e della concreta pericolosità degli imputati;

Considerato che il quarto motivo dei ricorsi - con i quali i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva - è altresì inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da congrua motivazione alla luce del numero e del novero dei precedenti penali, indice chiaro di professionalità e abitualità, manifestazione di una preoccupante dedizione a delinquere, pienamente compatibile con i caratteri dello status di recidivi; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consigli na9Orpo